La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 20243/20, del 25 settembre scorso, ha stabilito il principio rispetto al quale il lavoratore con disabilità grave (L. 104/92, articolo 33) può usufruire dei permessi mensili o giornalieri in ragione della necessità di una più agevole integrazione familiare e sociale, senza che la fruizione del beneficio debba essere necessariamente diretta alle esigenze di cura, in altre parole, il lavoratore può usare i permessi per esigenze diverse che solamente di cura e quindi non può essere licenziato, i permessi hanno la funzione di ristabilire l’equilibrio fisico e psicologico necessario per godere di un pieno inserimento nella vita familiare e sociale.
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