L’INPS, con il Messaggio N. 4157 del 9 novembre 2020 chiarisce che per i soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, l’intero periodo di assenza dal servizio viene equiparato al ricovero ospedaliero, fronte di certificato di malattia rilasciato dal medico di famiglia o dalle Autorità sanitarie locali, per ora, la tutela risulta quindi riconosciuta ai lavoratori fragili per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020.
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