La Corte di Cassazione ha stabilito, con la sentenza n. 30126 del 21 novembre 2018, che nel caso un lavoratore fosse “spinto” a dimettersi, stante che fosse in difficoltà psichica verosimilmente per ragioni lavorative, va annullata la dimissione, ancor più, che la lavoratrice in questione ha richiesto di essere ricollocata all’originale posto di lavoro, cosa che le è negata, dunque andrà reintegrata al lavoro.
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